Art. 211.
(Razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all'estero).

      1. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del demanio per la

 

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elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un Piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, procedendo alla relativa ricognizione, stima, nonché, previa analisi comparativa di costi e benefìci, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.
      2. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del Piano, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione cui al comma 2, può essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.